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Regolamento Sezione ANA di Bergamo scarica pdf ( in costruzione) (Art. 24 dello Statuto) Anno 2010 COSTITUZIONE E SCOPI Art.1 - La Sezione di Bergamo dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita il 3.7.1921 in base all'art. 21 dello Statuto Sociale, ha sede in Bergamo. La Sezione ha il compito di realizzare, direttamente e attraverso i suoi Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A. indicati dall'art. 2 dello Statuto. EMBLEMI Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta, rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo. Ad ogni uscita il Vessillo dovrà essere scortato da almeno un Consigliere o da un delegato dal Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.). Il Vessillo ed i Gagliardetti dovranno essere rigorosamente conformi ai modelli statutari. SOCI Art. 3 - L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, in conformità alle norme stabilite dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 6 del Regolamento Nazionale. Il C.D.S. delega la Giunta di Scrutinio a: - accogliere le domande che non pongono dubbi sull'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto; - respingere le domande che non pongono dubbi sulla mancanza dei precitati requisiti. Si riserva di decidere nei casi dubbi o che possano presentare aspetti di inopportunità per il prestigio dell'Associazione. In caso di non accettazione, la comunicazione all'interessato ed al Capogruppo viene effettuata, in forma riservata, dal Presidente della Sezione. Art. 4 - Tutti i Soci hanno diritto a frequentare la Sede della propria Sezione e quelle dei Gruppi della Sezione stessa. In tali Sedi tutti i Soci dell'Associazione sono considerati graditi ospiti. TESSERAMENTO Art. 5 - Entro il 28 febbraio i Gruppi devono consegnare in Sezione l'elenco dei Soci che hanno pagato il tesseramento per l'anno in corso e devono versare l'importo delle relative quote sociali. Fino al 15 settembre è peraltro possibile effettuare eventuali ulteriori tesseramenti. Entro tale data devono essere restituiti i bollini eccedenti . Oltre all'importo dei bollini, che costituisce la quota sociale, la Sezione ed i Gruppi possono riscuotere dai propri Soci e trattenere le quote supplementari stabilite dalle loro Assemblee ai sensi del 2° comma dell'art. 39 dello Statuto. Dal 30 aprile dell'anno in corso viene sospeso l'invio dei periodici "L'Alpino" e " Lo Scarpone Orobico" ai Soci non in regola con il tesseramento. ORGANI DELLA SEZIONE Art. 6 - Gli organi della Sezione sono: - l'Assemblea dei Delegati della Sezione; - il Presidente della Sezione; - il Consiglio Direttivo Sezionale; - la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a Socio; - il Collegio dei Revisori dei Conti. ASSEMBLEA DEI DELEGATI Art. 7 - L'Assemblea Sezionale delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione ed è convocata: - in sessione ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno; - in sessione straordinaria quando il Presidente e/o il C.D.S., a maggioranza qualificata, pari ai 2/3, lo giudichino necessario, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Nazionale. Tali richieste devono essere presentate per scritto in Segreteria almeno 30 giorni prima della convocazione. Art. 8 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione mediante: - invio di avviso, contenente l'Ordine del Giorno, ai Capigruppo, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione; - la pubblicazione sul periodico sezionale, qualora possibile. Art. 9 - L'Assemblea Sezionale è valida in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti di persona o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati. L'Assemblea delibera a maggioranza relativa. Qualora il numero dei partecipanti, presenti di persona o per delega, sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi deliberazione deve essere presa con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. L'Assemblea deve essere presieduta da Soci iscritti alla Sezione e non da ospiti, anche se Consiglieri Nazionali. Le richieste di convocazione delle Assemblee Sezionali di cui al secondo ed al quarto comma dell'art. 31 dello Statuto Nazionale devono essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'Ordine del Giorno. Art. 10 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata per: - discutere la Relazione Morale del Consiglio Direttivo ; - discutere il bilancio consuntivo e preventivo; - discutere eventuali proposte del C.D.S.; - discutere delle proposte formulate per iscritto da almeno un decimo dei Capigruppo in carica e almeno trenta giorni prima dell'Assemblea annuale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; - eleggere il Presidente della Sezione, i membri del Consiglio Direttivo, la Giunta di Scrutinio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati all'Assemblea Nazionale. Art. 11 - All'Assemblea hanno diritto di intervenire i Delegati nominati dalle Assemblee di Gruppo. A ciascun Gruppo spetta un Delegato ogni venti Soci o frazione residuale superiore a dieci Soci. Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento precedente. Ai Gruppi aventi meno di venti Soci spetta comunque un Delegato. Art. 12 - Al Capogruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato del Gruppo o, nel caso in cui al Gruppo spetti un solo Delegato, da un altro Socio del Gruppo. Gli altri Delegati sono eletti ogni anno tra i Soci dell'Assemblea del Gruppo. Art. 13 - All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Delegato può rappresentare, al massimo, altri cinque Delegati del proprio Gruppo, che gli abbiano rilasciato delega scritta. PRESIDENTE SEZIONALE Art. 14 - Il Presidente della Sezione viene eletto dall'Assemblea dei Delegati a maggioranza relativa, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. Eventuali candidati alla carica di Presidente Sezionale dovranno, prima della scadenza del triennio del Presidente in carica, essere presentati dal C.D.S. o almeno dal dieci per cento dei Soci iscritti nell'anno precedente a quello in cui avvengono le elezioni. E' auspicabile che i candidati siano almeno due. Tale presentazione dovrà avvenire almeno quattro mesi prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale della Sezione. Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza ed agisce in nome e per conto della stessa, per il conseguimento dei fini associativi. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente da lui indicato. CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE Art. 15 - Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente Sezionale, che lo presiede di diritto, e da 24 Consiglieri Sezionali. Questi ultimi durano in carica per un triennio, salvo rinnovo annuale per un terzo in base alla rispettiva anzianità di nomina e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva; possono ricandidarsi dopo almeno un anno. Qualora un Consigliere cessi dalle funzioni senza avere compiuto il triennio di nomina, subentra al suo posto, con uguale anzianità nell’arco del triennio, il primo dei non eletti dell’ultima Assemblea, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto. I Consiglieri assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio, vengono considerati rinunciatari al loro mandato. Vengono eletti dal C.D.S. ogni anno, con voto segreto: - n. 4 Vice Presidenti da scegliere tra i componenti lo stesso C.D.S.; - il Tesoriere della Sezione, preferibilmente scelto tra i componenti il C.D.S.. Sui nominativi dei Vice Presidenti e del Tesoriere, il Presidente Sezionale può formulare proprie indicazioni, prima che questi vengano eletti dal Consiglio. Il C.D.S. nomina il Segretario della Sezione, su proposta del Presidente. Il Segretario: - deve essere un Socio effettivo iscritto ad un Gruppo della Sezione e non può essere retribuito; - permane nell’incarico come il Presidente; - svolge compiti organizzativi ed esecutivi; - esercita funzioni di rappresentanza, qualora ne riceva specifico mandato dal Presidente o dal C.D.S.; - partecipa alle riunioni del C.D.S., ne redige i verbali; - presenta situazioni ed esprime pareri. Il C.D.S. nomina inoltre i responsabili delle varie attività sociali. Tali nomine possono avere durata triennale e possono essere conferite anche a semplici Soci. Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Nazionale, tutte le cariche sociali, rappresentative ed elettive, non sono retribuite. Art. 16 - In seno al C.D.S. viene eletto - con voto segreto - il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente Sezionale, da due Vice Presidenti, da due Consiglieri, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza, oltre a svolgere lavoro di ordinaria amministrazione, può, in circostanze eccezionali ed urgenti, assumere delibere immediatamente esecutive, con l'obbligo di riferirne al C.D.S. per la ratifica. GIUNTA DI SCRUTINIO Art. 17 - La Giunta di Scrutinio - composta da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti - è eletta dall'Assemblea Ordinaria a norma del precedente art. 10, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Entro quindici giorni dall'elezione, nomina il proprio Presidente. Art: 18 - Essa ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, accertando l'esistenza dei requisiti e controllando che vengano fornite le notizie richieste. Le domande devono essere normalmente esaminate - nel rispetto dei criteri definiti al secondo comma del precedente art. 3 - entro trenta giorni dalla ricezione, per essere restituite alla Segreteria corredate dal parere e firmate da almeno due membri. Art: 19 - La Giunta di Scrutinio può provvedere a periodiche verifiche del repertorio Soci, comunicandone i risultati al Presidente della Sezione. REVISORI DEI CONTI Art. 20 - I Revisori dei Conti - tre effettivi e due supplenti - sono eletti dall'Assemblea Ordinaria a norma del precedente art. 10, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Entro quindici giorni dall'elezione nominano il proprio Presidente. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 21 - I compiti dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dall'art. 18 dello Statuto Nazionale. Le modalità ed i tempi di controllo sono concordati con il Tesoriere. I rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti devono curare che i precitati rendiconti siano depositati in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Per quanto non esplicato, ci si riferisce all'art. 18 dello Statuto Nazionale. GRUPPI Art. 22 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di Soci (dieci) previsto dall'art. 27 dello Statuto Nazionale. Art. 23 – Qualora il Gruppo sia composto da un numero di Soci Alpini di 10 iscritti, l’Assemblea di Gruppo elegge, mediante votazione segreta, scegliendo tra i Soci Alpini iscritti, il Capogruppo e con separata votazione segreta il Segretario ed il Cassiere, che possono essere la stessa persona. Qualora il Gruppo sia composto da un numero di Soci Alpini superiore a 10 iscritti, l’Assemblea di Gruppo elegge mediante votazione segreta, scegliendo tra i Soci Alpini iscritti, il Capogruppo e con separata votazione segreta i componenti del Consiglio del Gruppo; in tal caso il Segretario ed il Cassiere, che possono essere la stessa persona, vengono nominati dal Consiglio del Gruppo su proposta del Capogruppo. Il Capogruppo è responsabile moralmente e fiscalmente della gestione del Gruppo. Alle elezioni delle cariche associative dei Gruppi sono ammessi solo i Soci Alpini iscritti e non è ammessa alcuna delega. Art. 24 - Tutti gli eletti del Gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 25 - Ogni anno, tra il 1° di novembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il Capogruppo deve riunire i Soci in Assemblea per: - discutere la Relazione Morale ed il rendiconto finanziario dell'anno sociale ultimato; - determinare la quota sociale spettante al Gruppo; - discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo; - eleggere i Delegati del Gruppo all’Assemblea Sezionale.. Art. 26 - L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogniqualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno un quinto dei Soci ne faccia richiesta al Capogruppo e, per conoscenza, al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata dal Presidente della Sezione entro altre due settimane. L'Assemblea deve essere presieduta da iscritti alla Sezione od al Gruppo, ma non da ospiti, anche se Consiglieri Nazionali. Art. 27 - Per la convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, il Capogruppo sceglierà il modo più pratico ed opportuno al fine di avvisare i Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà di Soci in regola con il pagamento della quota sociale ed in seconda convocazione, che può avere inizio un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Art. 28 - Le comunicazioni dei Gruppi, di cui all'art. 29 dello Statuto sociale, devono essere inviate al C.D.S. entro quindici giorni dall'avvenuta effettuazione dell'Assemblea. Art. 29 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al C.D.S. contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo al quale appartiene, entro quindici giorni dalla data in cui la delibera è stata presa, sempre che ne sia stato informato tempestivamente. Art. 30 - Il Presidente della Sezione può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo, personalmente o tramite un suo delegato, possibilmente Consigliere Sezionale. COORDINATORE DI ZONA Art. 31 - Allo scopo di facilitare e intensificare i rapporti tra il C.D.S. ed i Gruppi, la Sezione è suddivisa geograficamente in Zone, il più possibile omogenee, distinte con numeri progressivi. Ad ogni Zona è preposto un Coordinatore, che può essere un Consigliere od un semplice Alpino, individuato dai Gruppi interessati, dopo averne valutato l'idoneità a ricoprire l'incarico. Il Coordinatore viene individuato, con scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, dai Capigruppo della Zona, riuniti in Assemblea convocata dal Coordinatore uscente. Spetta al Presidente Sezionale conferire ufficialmente l'incarico. I compiti del Coordinatore sono essenzialmente di sostegno ai Capigruppo e sono definiti dal C.D.S.. Il Coordinatore di Zona dura in carica tre anni ed è riproponibile e riconfermabile. AMICI DEGLI ALPINI Art. 32 - Qualora ritenuto opportuno, persone particolarmente meritevoli, ma non in possesso dei requisiti per diventare Soci, possono essere ammessi nell'Associazione quali "Amici degli Alpini". L'ammissione è deliberata dal Presidente Sezionale su proposta dei Capigruppo. Gli "Amici degli Alpini", che la Sezione ritiene di riconoscere, non hanno la qualifica di Soci e non possono godere dei diritti a questi riservati. In particolare è escluso in modo tassativo che essi possano avere la tessera sociale dell'A.N.A., portino il Cappello Alpino, si fregino del distintivo sociale e ricevano il giornale "L'Alpino" alle stesse condizioni dei Soci. Vengono dati loro una tessera ed un distintivo specifici. La loro attività deve rimanere limitata nell'ambito della Sezione. GIORNALE SEZIONALE Art. 33 - Il giornale ufficiale della Sezione è "Lo Scarpone Orobico". Il C.D.S. nomina e revoca, agli effetti di legge, il Direttore Responsabile. Nomina inoltre, annualmente, il Presidente del Comitato di Redazione, scegliendolo tra i Consiglieri. Il Presidente nomina i membri del Comitato, che devono essere Soci o Amici degli Alpini. Il Comitato di Redazione provvede alla pubblicazione del giornale. Il Direttore, per esigenze particolari, può anche avvalersi della collaborazione di altre persone, previa approvazione del Presidente del Comitato di Redazione. SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO Art. 34 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo è deliberato in un'Assemblea Straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo. Per la validità di detta Assemblea devono essere presenti almeno due terzi degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti. Art. 35 - Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 27 dello Statuto ( dieci ). Nel caso di scioglimento di un Gruppo gli eventuali fondi residui devono essere devoluti al Fondo Solidarietà Alpina ed il Gagliardetto deve essere consegnato, per la custodia, al Presidente della Sezione. Art. 36 - I Soci della Sezione, quali appartenenti ad un'Associazione di volontari, non possono per alcun motivo pretendere spettanze o contributi relativi alla loro attività associativa ed all'eventuale esistenza di fondi. a qualsiasi titolo essi si riferiscano. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 37 - Le Commissioni nominate dal C.D.S. possono dotarsi di un proprio regolamento. Art. 38 - Per tutto ciò che non è specificamente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale. Art. 39 – Per tutte le cariche elettive previste nel Regolamento Sezionale, nel caso di parità di voti risulta eletto il candidato anagraficamente più giovane. |